Art. 90.
(Iniziative di contrasto al consumo di alcol da parte dei minorenni).

      1. Al fine di contrastare i negativi effetti sullo stato di salute provocati dal consumo di alcol in età adolescenziale e giovanile e la conseguente crescita degli oneri economici per il trattamento delle patologie ad esso correlate, all'articolo 689, primo comma, del codice penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».

      2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:

          1. «Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita

e la somministrazione di bevande alcoliche».

      3. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, come modificato dal

 

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comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «Art. 14-bis - (Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori degli anni diciotto). - 1. Nei pubblici esercizi è vietata la vendita di bevande alcoliche ai soggetti minori di anni diciotto.
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 689 del codice penale, la violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 3.000 ad euro 6.000».